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Legge 27/12/2002 n. 289

4. è abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del citato testo unico.

Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare)

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente Legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonchè dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 67 (Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)

1. La normativa di cui al Decreto-Legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al Decreto- Legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della Legge 27 marzo 2001, n. 122, è destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera

b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

3. Il programma regionale deve contenere

a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza

b) per quanto concerne gli interventi finanziabili: 1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini; 2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento; 3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione

c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia

d) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.

4. All'articolo 129, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;".

Art. 69 (Misure in materia agricola)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee".

2. Al comma 3 dell'articolo 11 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: "nonchè ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, è inserito il seguente: "3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".

4. Al comma 5 dell'articolo 11 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" è inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2003, con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni".

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, è inserito il seguente: "5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del presente Decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno".

6. Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e pre-

7. All'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "è prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di due anni".

8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 è destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero è destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.

10. Alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione di quella zootecnica"

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "esclusa quella zootecnica".

11. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della Legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),", sono inserite le seguenti: "lettere

a) e b)".

12. Le disponibilità finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

13. Al comma 1 dell'articolo 11 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso" è inserita la seguente: "esclusivamente".

14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono finalizzate agli interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14.

16. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della Legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.

17. All'articolo 67, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni".

18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione " sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".

 

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